PEC_ULIIn Italia, l’invio di una email certificata è equiparato a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Ai fini della legge, il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è accessibile nella sua casella di posta.
La disciplina delle modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata è contenuta nel DPR 11 febbraio 2005, n. 68 . In sintesi, la normativa prevede:

Sia i privati, sia le Pubbliche Amministrazioni possono scambiarsi email certificate. Saranno i gestori del servizio a fare da garanti dell’avvenuta consegna. I gestori sono iscritti nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA, che si occupa di verificare i requisiti inerenti per esempio alla capacità ed esperienza tecnico-organizzativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della sicurezza, alla certificazione ISO9000 del processo.

Per iscriversi nell’elenco, i potenziali gestori devono possedere un capitale sociale minimo non inferiore a un milione di euro e presentare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall’attività di gestore.
I messaggi vengono sottoscritti automaticamente da parte dei gestori con firme elettroniche. Tali firme sono apposte su tutte le tipologie di messaggi PEC, per assicurare l’integrità e l’autenticità del messaggio.
I gestori devono conservare traccia delle operazioni per 30 mesi.
I gestori sono tenuti a verificare l’eventuale presenza di virus nelle email e a informare in caso positivo il mittente, bloccandone la trasmissione.

Per ulteriori informazioni sulla normativa vigente, potete visitare la sezione dedicata alla Posta Elettronica Certificata del sito del CNIPA.